Art. 3.
(Comuni a vocazione turistica).

      1. È istituita la denominazione di «comune a vocazione turistica». Tale qualifica è riconosciuta ai comuni dalle rispettive regioni o province autonome, sulla base della concorrenza di elementi quantitativi e qualitativi inerenti la particolare attrazione turistica, la conservazione e qualificazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale.
      2. Ai fini della scelta tra più richiedenti nella stessa regione o provincia autonoma, sono preferiti i comuni in possesso delle seguenti caratteristiche:

          a) che presentino flussi turistici qualitativamente e quantitativamente compatibili con l'apertura di una casa da gioco;

          b) che abbiano la disponibilità di un complesso immobiliare da destinare a sede della casa da gioco;

          c) che siano centro termale di interesse regionale e nazionale;

          d) che non siano capoluoghi di provincia;

          e) i cui territori siano colpiti da crisi industriale ed occupazionale;

          f) che abbiano predisposto progetti per il recupero di beni culturali e la creazione di sistemi turistici locali, con preferenza per i progetti che hanno ad oggetto ambiti territoriali più vasti, quali il distretto turistico;

          g) che abbiano avanzato richiesta di apertura di una casa da gioco o che documentino importanti precedenti storici specifici.

 

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